lentepubblica


Digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza: le novità per il 2024

lentepubblica.it • 5 Gennaio 2024

digitalizzazione-appalti-obblighi-trasparenza-2024A partire dal 1° gennaio 2024, con l’avvio della completa digitalizzazione degli appalti, entrano in vigore importanti novità riguardanti gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione.


La delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha infatti apportato modifiche e integrazioni alla delibera n. 264 del 20 giugno 2023, focalizzandosi adesso meglio sulla trasparenza dei contratti pubblici.

Inizialmente, il provvedimento aveva identificato gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici soggetti a trasparenza. Con la nuova delibera, l’Autorità fornisce ulteriori dettagli e chiarezza sulle modalità di adempimento di tali obblighi di pubblicazione.

Digitalizzazione appalti e obblighi di trasparenza: le novità per il 2024

Il provvedimento identifica gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici soggetti a trasparenza, come richiesto dall’articolo 37 del decreto trasparenza e dall’articolo 28 del nuovo codice degli appalti. Tali obblighi si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti rientranti nell’ambito soggettivo del decreto trasparenza.

Obblighi e modalità di pubblicazione dal 1° gennaio 2024

Per adempiere agli obblighi di pubblicazione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono comunicare tempestivamente alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) tutti i dati e le informazioni specificati nell’articolo 10 del provvedimento. La trasmissione avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e i dati sono consultabili tramite la PCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono anche inserire un collegamento ipertestuale sulla propria sezione “Amministrazione trasparente” che rimandi ai dati completi nella BDNCP, garantendo così trasparenza sull’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.

Qualità della pubblicazione

La pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai contratti pubblici è soggetta a rigidi criteri di qualità al fine di garantire un accesso informativo adeguato. Questi criteri, imposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, comprendono:

  1. Integrità: I dati devono essere completi e non alterati, garantendo una rappresentazione accurata delle informazioni legate al ciclo di vita del contratto pubblico.
  2. Aggiornamento costante: Le informazioni pubblicate devono essere costantemente aggiornate per riflettere qualsiasi cambiamento o sviluppo nella procedura del contratto, dall’inizio all’esecuzione.
  3. Completezza: Tutti gli aspetti rilevanti del contratto pubblico devono essere inclusi nella pubblicazione, evitando omissioni che potrebbero compromettere la chiarezza e l’efficacia delle informazioni.
  4. Tempestività: La pubblicazione deve avvenire in tempi rapidi, garantendo che le informazioni siano disponibili al pubblico senza ritardi ingiustificati.
  5. Semplicità di consultazione: I dati devono essere presentati in modo chiaro e comprensibile, facilitando la consultazione da parte di qualsiasi interessato, anche senza competenze tecniche specifiche.
  6. Comprensibilità: Le informazioni pubblicate devono essere redatte in modo comprensibile anche per coloro che non sono esperti nel settore, promuovendo la comprensione diffusa.
  7. Omogeneità: La pubblicazione deve seguire uno standard uniforme per garantire coerenza e facilitare il confronto tra diverse informazioni.
  8. Facile Accessibilità: Gli utenti devono poter accedere facilmente alle informazioni, sia tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) che attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
  9. Conformità ai Documenti Originali: Le informazioni pubblicate devono rispecchiare fedelmente i documenti originali del contratto pubblico, evitando distorsioni o interpretazioni improprie.
  10. Indicazione della Provenienza: Ogni informazione pubblicata deve indicare chiaramente la sua fonte, fornendo trasparenza sulla provenienza dei dati.
  11. Riutilizzabilità: I dati devono essere strutturati in modo tale da consentire il loro riutilizzo, promuovendo la condivisione e la disseminazione delle informazioni per scopi legittimi.

Durata della pubblicazione

Riguardo alla durata della pubblicazione, il decreto trasparenza stabilisce che le informazioni devono rimanere accessibili per almeno cinque anni, garantendo una periodica disponibilità delle informazioni anche a distanza di tempo dall’esecuzione del contratto.

Ciò contribuisce a mantenere la tracciabilità e la consultabilità delle informazioni nel lungo periodo, promuovendo la responsabilità e la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Accesso civico semplice e generalizzato

Qualora le informazioni relative ai contratti pubblici non siano pubblicate conformemente alle disposizioni stabilite, si attua la disciplina sull’accesso civico semplice, un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere l’accesso a documenti, dati o informazioni detenute da un’organizzazione pubblica.

  1. Accesso Civico Semplice: Nel caso di mancata pubblicazione, chiunque, cittadini o altre figure interessate, può richiedere l’accesso alle informazioni tramite l’accesso civico semplice. Questa richiesta è presentata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) della stazione appaltante o dell’ente concedente. Il RPCT è il punto di riferimento per la gestione delle richieste di accesso e verifica l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
  2. Richiesta di Accesso Civico Semplice: La richiesta di accesso civico semplice è uno strumento che consente agli individui di ottenere informazioni specifiche anche in assenza di pubblicazione. Questo processo si basa sul principio fondamentale della trasparenza, consentendo ai cittadini di esercitare il proprio diritto di accedere a informazioni di interesse pubblico.
  3. Conservazione dei dati per Accesso Civico Generalizzato: Inoltre, è essenziale notare che alla scadenza dell’obbligo di pubblicazione, i dati devono essere conservati. Questa conservazione è finalizzata a rispondere a eventuali richieste di accesso civico generalizzato. L’accesso civico generalizzato, regolamentato dall’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, consente l’accesso alle informazioni pubblicate dopo la scadenza del termine di durata obbligatoria, garantendo una continuità nell’accessibilità ai dati.
  4. Accesso Civico Generalizzato: L’accesso civico generalizzato è un ulteriore strumento che permette ai cittadini di richiedere informazioni anche dopo la conclusione del periodo di pubblicazione obbligatoria. Le autorità sono tenute a conservare e rendere disponibili i dati, atti e informazioni per rispondere a possibili richieste di accesso civico generalizzato in conformità con l’articolo 35 del codice.

Individuazione dei soggetti responsabili

Affinché la trasparenza nei contratti pubblici sia effettivamente attuata, è fondamentale che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuino chiaramente i soggetti responsabili della comunicazione e pubblicazione delle informazioni. Tale disposizione è cruciale per garantire un efficace adempimento degli obblighi e per assicurare la responsabilità nella gestione delle informazioni relative ai contratti pubblici.

  1. Individuazione dei soggetti responsabili: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono definire e identificare i soggetti responsabili per l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione degli atti, dati e informazioni relativi ai contratti pubblici. Questi soggetti possono essere individuati all’interno dell’organizzazione e sono incaricati di garantire la corretta gestione delle informazioni in conformità con le normative vigenti.
  2. Piani di programmazione delle misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Le responsabilità dei soggetti coinvolti nella comunicazione e pubblicazione devono essere esplicitamente definite e incluse nei Piani di Programmazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Questi piani sono strumenti strategici attraverso i quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti stabiliscono le misure per prevenire la corruzione e promuovere la trasparenza nel contesto dei contratti pubblici.
  3. Ruolo chiave nella Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: L’inclusione delle responsabilità relative alla comunicazione e pubblicazione nei Piani di Programmazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sottolinea l’importanza di tali aspetti nella prevenzione della corruzione e nel promuovere pratiche etiche e trasparenti nell’ambito dei contratti pubblici.

Sanzioni per inadempimento

L’inadempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione, come definito nei Piani di Programmazione delle Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, comporta l’applicazione di sanzioni mirate a garantire la responsabilità e a contrastare comportamenti non conformi.

Infatti il Decreto Legge n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità in capo agli Enti e ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

Queste sanzioni svolgono un ruolo chiave nell’assicurare l’effettiva attuazione delle norme di trasparenza nei contratti pubblici.

  1. Sanzioni Amministrative Pecuniarie: La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai contratti pubblici può dar luogo a sanzioni amministrative pecuniarie. Queste sanzioni sono stabilite nei Piani di Programmazione e possono variare da 500 a 10.000 euro. È importante notare che il peso della sanzione può essere proporzionato alla gravità dell’inadempimento, promuovendo un approccio proporzionato e dissuasivo.
  2. Responsabile della mancata comunicazione: La sanzione amministrativa pecuniaria è a carico del responsabile della mancata comunicazione, ossia del soggetto individuato come responsabile per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni.
  3. Divieto erogazione somme: Il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza comporta il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate.
  4. Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio: Oltre alla sanzione pecuniaria, un altro elemento dissuasivo è rappresentato dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Questo atto viene reso noto pubblicamente, specificamente sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato. La pubblicazione contribuisce a evidenziare trasparentemente gli episodi di mancata conformità e a responsabilizzare i soggetti coinvolti.

Documenti utili

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments